Statuto-Conservatorio dei Sette Dolori

Conservatorio dei Sette Dolori

Statuto

Lo Statuto in vigore fino al 15 febbraio 2012
 

Statuto della Fondazione

Conservatorio dei Sette Dolori

Adottato in data 16 febbraio 2012

Articolo 1

E’ costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE CONSERVATORIO DEI SETTE DOLORI”, di seguito  chiamata anche Fondazione che è una persona giuridica privata, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente statuto.

Articolo 2

La Fondazione è La continuazione ideale dell’Ente “Conservatorio dei Sette Dolori” di Sant’Agnello, istituito con Regio Decreto del 16 dicembre 1868, il quale trae origine dalle disposizioni di ultima volontà del sacerdote Domenico Castellano, parroco e rettore della Chiesa dei SS. Prisco ed Agnello.

Articolo 3

La Fondazione ha sede in Sant’Agnello (NA) alla via Iommella Grande n. 99, ha durata illimitata e persegue finalità di utilità sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.

Articolo 4

La Fondazione ha per scopo:

a)      il perseguimento di finalità nei settori dell’assistenza sociale, dell’assistenza socio sanitarie e dell’educazione. Ha prevalentemente per scopo quello di accogliere, assistere, educare ed istruire ragazze e ragazzi, soprattutto se orfani, poveri, malati o diversamente abili, o che comunque versano in un momento di disagio in quanto le proprie famiglie per lutti, malattie o mancanza di lavoro attraversano periodi di difficoltà tali da non poter garantire una crescita sana e dignitosa ai propri figli;

b)     l’aiuto alla persona in disagio anche attraverso un centro di ascolto, aiuto, ricerca e studio sui fenomeni che incidono sul “disagio” della persona, l’aiuto alle famiglie possibilmente con minori e la realizzazione di opere a favore dei giovani preferibilmente del Comune di Sant’Agnello e nell’ordine, del Comune di Piano di Sorrento, del Comune di Meta. Del Comune di Sorrento e/o dei Comuni limitrofi. Tali attività saranno disciplinate dalla discrezionalità del Consiglio e da apposito regolamento interno.

c)      Il mantenimento, l’educazione morale e fisica, l’istruzione, la formazione professionale, la protezione, lo sviluppo psico-fisico e l’avviamento al lavoro di minori bisognosi in genere, che di norma siano residenti o domiciliati nel Comune di Sant’Agnello, che siano in difficili condizioni familiari o di incuria o di grave necessità della famiglia d’origine. Il programma educativo e sociale della Fondazione si propone di conseguire la condizione adatta per favorire l’inserimento del minore nella famiglia e nella società, di norma in collaborazione con la ree territoriale dei servizi;

d)     integra il programma educativo e sociale, lo sviluppo di iniziative nei confronti di giovani studenti universitari meritevoli e bisognosi, di età fino a 26 anni, a favore dei quali la Fondazione offre servizi di supporto formativo, attività culturali, sportive e ricreative e, comunque, quant’altro sia coerente con gli scopi istituzionali della Fondazione finalizzati al benessere giovanile;

e)     la diffusione tra i minori di una adeguata informazione in ordine ai danni prodotti alla salute dagli stupefacenti, dagli alcolici e dal tabacco;

f)       a tal fine la Fondazione destina le entrate annuali all’assistenza, accoglienza, all’educazione ed all’istruzione dei giovani che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 1, fatte salve le somme necessarie per il pagamento delle tasse, degli onorari a professionisti, delle competenze ai dipendenti, a coprire le spese per l’ordinaria gestione (luce, acqua, gas, telefono, manutenzione giardini, pulizia, piccole riparazioni, etc.), per l’ordinaria e straordinaria manutenzione dei beni immobili dell’Ente. Eventuali residui attivi saranno accantonati su un conto corrente bancario, o investiti nell’acquisto di Titoli di Stato.

In particolare la Fondazione:

·         assicura un’adeguata assistenza socio assistenziale e generica, assistenza infermieristica, rieducativa e riabilitativa, medico-generica e specialistica in rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale, in relazione alle necessità individuali delle persone e nel rispetto della normativa di riferimento;

·         valorizza l’integrità individuale delle persone assistite perseguendo l’obiettivo della riabilitazione in funzione del mantenimento e reinserimento del singolo nell’ambito della realtà sociale di appartenenza;

·         organizza attività di terapia occupazionale, culturali, educative e ricreative (rivolte anche all’esterno) e finalizzate al recupero e al mantenimento delle abilità residue delle persone assistite, favorendo, nel contempo la loro partecipazione alle iniziative promosse sul territorio;

·         promuove attività di informazione e sensibilizzazione al fine di migliorare la situazione sociale e prevenire qualsiasi tipo di discriminazione in considerazione dell’età;

·         promuove attività di formazione rivolta a soggetti operanti nel settore sociale e sanitario;

·         promuove la diffusione tra i minori di una adeguata informazione in ordine ai danni prodotti alla salute dagli stupefacenti, dagli alcolici e dal tabacco;

·         assicura l’istruzione a favore di minori a rischio e portatori di handicaps attraverso attività di formazione, che tra l’altro, prevedono la gestione di corsi patrocinati dagli Enti Locali e/o finanziati con contributi statali e/o comunitari. Nel programma di formazione sono da includere servizi alle imprese garantiti con corsi professionali di addestramento, qualificazione e ricerca del personale.

 

Articolo 5

Il patrimonio è costituito da:

a)      beni mobili ed immobili di proprietà (e relative rendite);

b)     rette per il mantenimento degli ospiti presso la residenza;

c)      corrispettivi per la prestazione dei servizi;

d)     lasciti, donazioni ed acquisizioni derivanti da normative specifiche;

e)     sovvenzioni e contributi provenienti da enti pubblici e/o privati, nonché da persone fisiche, sempre che essi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

Il patrimonio immobiliare è suddiviso in beni vincolati all’esercizio delle attività istituzionali e beni non vincolati.

Il vincolo di destinazione può essere apposto su beni immobili o su beni di valore storico ed artistico che pervengano alla Fondazione.

L’eventuale alienazione di beni vincolati e beni immobili non vincolati è consentita qualora vi sia contestuale reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali, con esclusione di qualsiasi diminuzione di valore patrimoniale, rapportato ad attualità.

Articolo 6

Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

a)      redditi derivanti dal patrimonio di cui al precedente art. 5;

b)     contributi che potranno erogare lo Stato, la Regione, la Provincia, la Comunità Europea;

c)      ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio.

                                                                                              Articolo 7         

Sono organi della Fondazione:

·         il Presidente della Fondazione;

·         il Consiglio d’Amministrazione;

·         l’Organo dei Revisori dei Conti.

Articolo 8

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre membri compreso il Presidente, scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità, che non versino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono il Parroco pro tempore della Parrocchia dei SS. Prisco ed Agnello, cui spetta la presidenza, un amministratore di fiducia nominato dal Parroco stesso ed un terzo nominato dal Sindaco del Comune di Sant’Agnello, cui spetta la vice-presidenza.

Il Consiglio dura in carico tre anni ed i consiglieri scaduti di carica possono essere riconfermati.

La revoca degli Amministratori è disposta dal soggetto che li ha nominati unicamente per gravi violazioni di legge o del presente statuto.

La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

Le dimissioni sono immediatamente efficaci e non sono revocabili.

In caso di dimissioni di uno dei componenti la Fondazione attiva le procedure per la surroga dell’Amministratore dimissionario.

Gli amministratoti nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri straordinari che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questi alla sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, quest’ultimo nominerà che ne farà le veci.

Articolo 10

Al Consiglio è attribuita l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio:

a)      approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

b)     delibera i regolamenti interni e le modificazioni dello statuto;

c)      assume, sospende e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

d)     delibera in ordine ad ogni contratto della Fondazione e alla sua eventuale costituzione in giudizio;

e)     delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;

f)       delibera su eventuali contributi e sovvenzioni da dare alle iniziative degli altri Enti che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno uno dei consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi è l’intervento della maggioranza assoluta dei componenti dello stesso. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le modifiche dello Statuto è richiesta la unanimità dei voti dei componenti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti; le deliberazioni riguardanti persone sono sempre assunte a voti segreti.

Articolo 12

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri numerati, firmati dal Presidente e dal Segretario. I componenti intervenuti alla riunione possono anche’essi sottoscrivere i verbali.

Articolo 13

Il Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, coadiuva quest’ultimo per tutto quanto necessario all’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento della Fondazione.

In particolare: redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura l’attuazione delle deliberazioni; controfirma gli atti ufficiali della Fondazione; sottoscrive insieme al Presidente i mandati di pagamento.

Articolo 14

Il Tesoriere, la cui nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione, provvede alla riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti dietro mandati sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, compila alla fine di ogni esercizio il conto materiale per presentarlo al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Le cariche ricoperte nella Fondazione sono gratuite. Al personale dipendente la Fondazione applica il C.C.N.L.

Articolo 16

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui all’art. 4, con esclusione quindi di ogni diversa utilizzazione, ivi compresa la distribuzione agli amministratori o ad altri soggetti.

Articolo 17

La Fondazione dispone la pubblicazione degli atti all’albo predisposto nella propria sede e garantisce il pieno accesso ai propri atti da parte di chi ne abbia un interesse qualificato, disciplinando in un apposito regolamento le concrete modalità di accesso.

Articolo 18

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata. Se il suo scopo divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione o quelle di trasformazione previste dall’art. 28 primo comma del Codice Civile, la Fondazione è estinta. La Fondazione è estinta anche ai sensi dell’art. 28 seconda comma del Codice Civile. In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione saranno devoluti all’Ente “Parrocchia dei Santi Prisco ed Agnello” che destinerà gli stessi beni per le sue attività giovanili, salvaguardando in tal modo le finalità statutarie del fondatore.