Statuto-Conservatorio dei Sette Dolori

Conservatorio dei Sette Dolori

Statuto in vigore fino al 15 febbraio 2012

 

S T A T U T O    O R G A N I C O

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Visto lo statuto organico del Conservatorio de' Sette Dolori nel Comune di Sant'Agnello;

Viste le relative deliberazioni del Consiglio Comunale, della Deputazione Provinciale, e degli Amministratori del Conservatorio;

Viste le tavole di fondazione del Conservatorio medesimo;

Vista la Legge 3 agosto 1863 Opere pie;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo: E' approvato l'annesso Statuto organico del Conservatorio de' Sette Dolori nel Comune di Sant'Agnello, Provincia di Napoli, composto da 29 articoli. Il predetto Statuto sarà d'ordine Nostro visto e sottoscritto dal Ministro proponente che è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firenze, addì 16 dicembre 1868

VITTORIO EMANUELE

G. CANTELLI


 

Il sacerdote Domenico Castellano, Parroco e Rettore della Chiesa dei SS. Prisco ed Agnello nel Comune di Piano di Sorrento, ed ora in quello di S.Agnello, Comune recentemente costruito e separato dal primo, con testamento de' 25 settembre 1739, istituì erede di tutto il suo avere la Chiesa suddetta e per essa il Parroco Rettore pro-tempore, il Maestro Cassiere ed il Ragioniere Procuratore. Di poi intenerito all'amorosa assistenza che nell'ultima sua malattia gli prestarono le sue tre sorelle Orsola, Caterina ed Agnese e ricordandosi che Giovanni, suo fratello, morendo avea disposto che della metà di sua porzione si fondasse un Conservatorio per accogliervi povere fanciulle, con codicillo de' 25 marzo modificò il testamento. Con questa seconda disposizione sottrasse una parte de' beni che voleva lasciare alla Chiesa: cioè due possessioni, la casa dov'egli abitava col giardino ed un pezzo del suolo annesso e questi beni con altri acquisti di rendite fatti da lui dal dì del testamento sino allora donava alle sorelle, per godersene tutta la lor vita, e dopo morte li destinava alla fondazione e mantenimento di un Conservatorio per accogliervi 33 povere ed orfane figliuole, dichiarando espressamente dover essere vergini, ed escluderne le maritate. In pari tempo distaccava tre Cappellanie dalle sei istituite col testamento e destinavale al culto della Cappella da edificarsi ad uso del Conservatorio, indicava alcune famiglie (la Castellano e la Paturzo) le cui figlie, una per ogni famiglia, voleva che avesse preferenza d'alloggiamento sulle altre; accennava a regole e condizioni del novello Istituto che egli medesimo o le sorelle detterebbero; pregava costoro a dare opera alla fondazione del Conservatorio il più prestamente che potessero; e da ultimo prescriveva che i medesimi rappresentanti pro-tempore della Chiesa, cioè il Parroco Rettore, il Maestro Cassiere ed il Ragioniere Procuratore, fossero Amministratori del Conservatorio. Così fu fondato questo Istituto di beneficenza.

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CAPO I

Scopo dell'Istituzione e mezzo per sostenerla

Art. 1

Il Conservatorio de' sette Dolori nel Comune di S.Agnello, fondato nel 1742 dal Parroco Domenico Castellano, ha per iscopo di accogliere povere e vergini donzelle, sovratutto se orfane, di legittimi natali, per istruirle ed educarle.

Art. 2

I mezzi per sostenere la pia Istituzione sono costituiti da beni patrimoniali, da rendita iscritta sul Debito pubblico, da canoni e censi, in tutto un'annua entrata di circa Lire 4200: oltre a ciò, dall'eventuale prodotto dalle alunne ammesse a pagamento.

CAPO II

Condizioni generali riguardanti le alunne

Art. 3

Vi saranno alunne a posto gratuito ed a pagamento di pensioni. Il numero delle alunne a posto gratuito sarà proporzionato a' redditi del Conservatorio, e quello delle alunne a pagamento alla capacità del luogo, dopo compiuto il numero dei posti gratuiti i quali possono mai esser meno di 20.

Art. 4

I posti gratuiti devono essere occupati metà da fanciulle nate nel Comune di S.Agnello e metà nel Comune di Piano di Sorrento, in guisa da non ammettersene più di una della stessa famiglia. Ma se mai al tempo della vacanza de' posti non vi siano nel Comune, a cui compete la piazza, fanciulle d'ammettere, ammettere se ne potrà una dall'altro Comune, ed anco della stessa famiglia, purchè abbia le condizioni della povertà, della legittimità e dell'età.

Art. 5

Le alunne a pagamento saranno educate ed istruite nello stesso modo che le altre a posto gratuito.

Art. 6

Le famiglie di Giuseppe, Andrea e Nicola Castellano e la famiglia Paturzo di Iommella Grande, finchè non si estinguano, saranno preferite alle altre di qualunque Parrocchia nell'alloggiamento delle loro figliuole, non mai però più di una per ogni famiglia, e purchè si trovino nelle condizioni volute per le altre.

Art. 7

L'età dell'ammissione non può essere maggiore dei 14 né minore dei 10 anni. Possono essere sempre richieste e ritirate da' parenti: ma giunte alla età di 21 anni compiuti, devono uscire anche se fossero alunne a pagamento. Potrà farsi eccezione per gravi ragioni a pro' di orfane donzelle povere, differendo per altri due o tre anni e non più la loro uscita .

CAPO III

Educazione ed istruzione delle alunne

Art. 8

L'educazione consisterà nella nettezza e nella modestia del vestire, dei modi gentili ed urbani, nella condotta docile ed ossequiosa, nella proprietà e semplicità del linguaggio, sbarbarito dello sconcio dialetto.

Art. 9

L'istruzione sarà di lettere, di lavori donneschi, di religione. L'istruzione di lettere consisterà nel leggere, scrivere e far di conti secondo il sistema decimale e, per le più adulte ed intelligenti, si estenderà a rudimenti di Grammatica, di Geografia, di Storia Patria e di Storia Sacra.

Art. 10

L'insegnamento di lavori donneschi, secondo la condizione e l'abilità delle alunne, si estenderà dai più umili e facili di filare, far calze, tessere, cucire, rimendare, stirare, sino a quelli più gentili e difficili del ricamo, de' merletti, de' fiori artificiali e cose simili.

Art. 11

Il Governo del Conservatorio, di accordo con la Direttrice, stabilirà quali siano i più vendibili lavori da eseguire e quali i più utili a ricevere per commissioni esterne. Il prodotto del lavoro, detratte le spese anticipate, andrà al beneficio del Conservatorio per una terza parte ed il rimanente a pro' delle alunne lavoratrici in proporzione della fatica e dell'assiduità di ciascuna. Ogni mese la parte di prodotto che va a costoro favore, sarà allogata per moltiplicarsi i frutti su qualche Cassa di risparmio con libretti intestati a ciascuna di esse, a cui nella uscita saranno consegnati. Da tal vantaggio non sono esenti le alunne a pagamento.

Art. 12

L'istruzione religiosa sarà fatta uno o due giorni della settimana dal Direttore Spirituale.

CAPO IV

Direzione interna del Conservatorio

Art. 13

La direzione interna del Conservatorio è affidata ad una direttrice la quale è responsabile del buon andamento, dell'educazione ed istruzione, dell'economia e di tutta quanta la disciplina. Ella dipenderà dal Governo del luogo ed ogni mese farà la relazione scritta al Presidente di esso.

Art. 14

Sono alla sua dipendenza un numero di maestre necessarie al bisogno ma delle quali la più abile sosterrà l'incarico di Vice-Direttrice; l'Economa, l'Infermiera e tutti gli altri uffizi interni.

Art. 15

Al servizio interno saranno addetti la portinaia ed il necessario numero di serventi che essere debbono nubili e di lodevoli costumi e di buona sanità.

Art. 16

Le persone addette al servizio saranno nominate dalla Direttrice. Il numero così di queste, come delle altre indicate nell'art. 14, le loro attribuzioni ed obblighi, gli stipendi o salari, saranno formati nel regolamento, né dal prescritto si potrà punto variare senza adesione della Deputazione Provinciale.

CAPO V

Governo del Conservatorio

Art. 17

Il Governo del Conservatorio è composto di tre membri, cioè due chiamati a reggere ed amministrare dal fondatore medesimo, che sono il Parroco pro-tempore ed il Procuratore della Chiesa de' SS. Prisco ed Agnello ed un terzo eletto dal Consiglio Comunale; quest'ultimo rimarrà in ufficio tre anni, ma può essere rieletto.

Art. 18

La Presidenza sarà data al Parroco e la Vice-Presidenza al membro eletto dal Consiglio Comunale.

Art. 19

Attributi del Presidente sono: - Convocare le adunanze, presiedervi e reggerle. Dare esecuzione alle delibere prese. Dirigere e regolare la Segreteria, tanto per la tenuta dell'archivio e de' registri, quanto per l'esatto e fedele eseguimento degli affari. - Sottoscrivere la corrispondenza ufficiale con le Autorità e gli altri funzionari pubblici della Provincia; - Provvedere all'osservanza sì delle Leggi e Regolamenti generali sulle Opere pie e sì del presente Statuto e del Regolamento peculiare approvato dalla Deputazione Provinciale. Rappresentare tutto il Governo negli atti che interessano l'Opera pia.

Art. 20

Il Governo nomina

o il Cassiere con idonea cauzione che non può essere minore della rendita del Pio Istituto.

o Il Segretario ed un servente dell'amministrazione;

o La Direttrice e le Maestre e, di accordo con la Direttrice, nomina la Vice-Direttrice, l'economa, l'infermiera e le altre cariche destinate al reggimento interno;

o Il Direttore spirituale, il Confessore, il Medico ed altri minori uffizi di persone esterne.

Art. 21

Le attribuzioni, i doveri, la durata dell'uffizio, gli stipendi e gli emolumenti di tutti costoro saranno del pari stabiliti particolarizzatamente nel Regolamento.

Art. 22

Decide dell'ammissione delle alunne a posti gratuiti secondo il numero e le proporzioni prescritte dal fondatore e decide altresì delle ammissioni delle alunne a pagamento.

Art. 23

Ha diritto tutto riunito di entrare nel Conservatorio quando lo creda conveniente per esaminare le condizioni dell'educazione, dell'istruzione, della disciplina, del trattamento e dare i provvedimenti che crede utili e necessari al migliore andamento dell'istruzione.

Art. 24

Può per gravi e dimostrate ragioni sospendere o congedare dall'uffizio coloro che cadono in fallo e decidere della espulsione delle fanciulle indocili ad ogni correzione.

Art. 25

Possono tra loro di accordo i membri del Governo partirsi gli incarichi dell'amministrazione o direzione; ma tutti in comune porteranno la responsabilità del buon andamento del Conservatorio.

CAPO VI

Adunanze e deliberazioni

Art. 26

Le adunanze del Governo sono ordinarie e straordinarie una volta al mese nel giorno stabilito di accordo. Le straordinarie quando il bisogno lo ricerchi. Queste saranno ancora convocate dal Presidente, ma possono gli altri due membri uniti invitarle o convocarle.

Art. 27

Le deliberazioni per essere valide devono essere prese a maggioranza di voti. In caso che due Governatori si riunissero e fossero discordi di parere, la proposta non si potrà risolvere che in altra adunanza con l'intervento di tutti i tre Governatori. Il Segretario assiste alle adunanze e consegna in atto verbale le deliberazioni.

CAPO VII

Disposizioni transitorie

Art. 28

Nulla sarà innovato intorno alle donne che di età maggiore degli anni 21 si trovano presentemente nel Conservatorio, sia col titolo di oblate, sia di converse. Elleno vi rimarranno con le stesse condizioni di stanza ed assegnamento, finchè duri la loro vita, senza però che se ne possono mai ammettere altre per oblarsi.

Art. 29

Il Governo del luogo, quando lo creda conveniente per età, prudenza, abilità può deputarne alcune agli uffizi interni del Conservatorio, non escluso anche quello di Direttrice, purchè vi concorra la loro volontà. Lo stesso sarà delle converse, le quali, però, destinate al servizio interno del Conservatorio, non si possono rifiutare.

Firenze, addì 17 dicembre 1868

D'Ordine di S.M.

Il ministro

G. CANTELLI