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previsione
Il bilancio di previsione
La formazione del
bilancio di previsione per le IPAB è stabilito dall’art. 20 della L. n. 6972
del 17.07.1890 e dai successivi provvedimenti di esecuzione, ed in particolare dal
R.D. n. 99 del 5.2.1891. Si tratta di un bilancio finanziario [in altre parole
non sono indicati costi o ricavi, ma entrate ed uscite] contenente le
previsioni di entrata che si prevede di accertare e le previsioni di spesa che
si prevede di impegnare nell’anno al quale il bilancio si riferisce. Tale
documento, avente valenza programmatoria, assume le stesse funzioni che, nel
privato, sono proprie dei budgets aziendali.
Come
del resto vale anche per i bilanci di altri soggetti pubblici, la redazione del
bilancio di previsione deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
à
pareggio
[le entrate di competenza complessivamente previste devono esattamente
pareggiare con le spese di competenza dell’esercizio; si noti che fra le
entrate è appostato il valore del presunto avanzo di amministrazione – o
disavanzo - che l’ente ritiene di poter conseguire/sopportare nell’esercizio
anteriore a quello oggetto di previsione, la cui esatta determinazione è svolta
in sede di approvazione del bilancio consuntivo, e cioè qualche mese dopo
l’inizio del nuovo esercizio];
à
annualità
[l’unità temporale della gestione è l’anno finanziario, che coincide con l’anno
solare];
à
universalità[la
gestione finanziaria è unica; sono vietate le gestioni fuori bilancio e le
contabilità separate];
à
integrità
[le entrate devono essere iscritte al lordo delle eventualiv spese di riscossione; non è
possibile la compensazione di partite attive e passive];
à
veridicità
[le previsioni di bilancio devono essere realistiche, rispondenti a ciò che potranno
produrre i cespiti di entrata, così come le spese devono essere iscritte per
l’importo reale che si presume di dover sostenere nell’esercizio; in altri
termini vanno evitate sia la sovrastima delle entrate che la sottostima delle
spese];
à
specificazione
[l’unità elementare del bilancio dell’IPAB è il capitolo; la specificazione
delle voci di entrata e di spesa deve condurre ad una rappresentazione
trasparente del bilancio].
La
struttura del bilancio di previsione è semplice:
PARTE ENTRATA
- Avanzo di amministrazione presunto
- TITOLO I – Entrate effettive
- Sezione 1 – Entrate ordinarie
1. Rendite patrimoniali
2. Proventi diversi
3. Proventi della beneficenza
4. Entrate diverse ordinarie
- Sezione 2 – Entrate straordinarie
- TITOLO II – Movimento di capitali
- TITOLO III – Partite di giro
PARTE SPESA
- Disavanzo di amministrazione presunto
- TITOLO I – Spese effettive
- Sezione 1 – Spese ordinarie
1. Oneri patrimoniali
2. Spese generali
3. Spese per l’assistenza e la beneficenza
- Sezione 2 – Spese straordinarie [comprensive del fondo di riserva]
- TITOLO II – Movimento di capitali
- TITOLO III – Partite di giro
Come
si può facilmente evincere dallo schema di bilancio, la struttura del medesimo
non differisce dal consueto schema rinvenibile nell’ambito dei bilanci
pubblici, a causa della presenza delle c.d. “parte corrente” [riferibile alla
gestione ordinaria], della parte in “conto capitale” [riferibile ad operazioni
che comportano aumento, diminuzione o trasformazione dei beni costituenti la dotazione
patrimoniale dell’ente, la cui movimentazione complessiva dovrebbe, di norma,
pareggiarsi] e delle partite di giro [anticipazioni e rimborsi che non alterano
i proventi e le spese effettive dell’ente].
Il
bilancio di previsione viene predisposto nel mese di settembre dell’anno
finanziario precedente a quello cui si riferisce; viene proposto dal
Segretario-Direttore dell’ente; l’approvazione avviene ad opera del Consiglio
di Amministrazione; successivamente veniva trasmesso, per il controllo di legittimità,
alla competente sezione del Comitato Regionale di controllo [CO.RE.CO; O.RE.CO
in Lombardia], secondo schemi procedurali fissati dalle leggi regionali.
Attualmente nelle IPAB esiste organo di revisione contabile cui sottoporre il
bilancio ai fini del parere, in assonanza con le previsioni della legge n.
142/90 per gli enti locali; il bilancio trova poi un momento di “pubblicità
legale”, ai fini della sua conoscibilità da parte della cittadinanza, mediante
l’affissione in bacheca e all’albo pretorio del Comune nel cui territorio è
situata l’IPAB.
Nel
corso dell’esercizio il bilancio, considerata la dinamicità dell’ambiente in
cui opera ogni azienda, può essere oggetto di variazione, sia in entrata che in
uscita. Si possono verificare, per i più diversi motivi, previsioni di maggiori
o minori spese, così come di maggiori o minori entrate.
Tali
previsioni modificative devono essere tempestivamente adottate con atti
deliberativi del Consiglio di Amministrazione, mediante le c.d. variazioni di
bilancio di previsione, nel rispetto del principio della copertura finanziaria.
Il conto consuntivo
Il
conto consuntivo ha invece la funzione di rappresentare i risultati della
gestione del bilancio annuale dell’esercizio conclusosi, sia per la entrata che
per la spesa, distintamente per capitoli, sia per la competenza [operazioni
riferibili all’anno trascorso], che per i residui [operazioni relative ai
“trascinamenti” delle operazioni sorte negli esercizi anteriori a quello
trascorso e non conclusesi nell’esercizio in cui sono sorte]. In altri termini,
il conto consuntivo deve essere l’esatta fotografia di tutto ciò che si è
verificato nella gestione a partire dal 1 gennaio sino al 31 dicembre
dell’esercizio trascorso [per la verità nelle IPAB la legislazione consente,
fino alla fine del mese di febbraio dell’anno successivo, pagamenti o
riscossioni riferibili a spese già impegnate od entrate già accertate prima del
31 dicembre, al fine di ridurre l’entità dei residui [detto periodo viene
denominato “esercizio suppletivo”].
Dal
punto di vista procedurale, il Tesoriere dell’Ente, entro il mese di marzo
dell’anno successivo a quello di competenza, deve presentare al Consiglio di
Amministrazione dell’IPAB il rendiconto finanziario della propria gestione,
corredato di tutti gli atti e documenti relativi alle riscossioni ed ai
pagamenti, nonchè delle somme ricevute in carico e della consistenza finale al
31 dicembre del fondo di cassa. In tal modo il Tesoriere definisce i rapporti
finanziari intercorsi con l’Ente nell’esercizio; a sua volta l’Ente predispone
il rendiconto patrimoniale, detto anche Conto Consuntivo ed una “relazione sul
risultato morale della propria gestione”, sulla base di schemi di bilancio
previsti dalla legge. Attraverso questi due documenti il Consiglio di
Amministrazione dell’ente espone i dati finanziari della gestione nonchè il
significato amministrativo ed economico dei dati in esso esposti, da cui
scaturisce un risultato attivo [avanzo di amministrazione], passivo [disavanzo
d’amministrazione] o di parità [pareggio], consentendo le dovute valutazioni in
ordine all’efficacia e all’efficienza della gestione.
Come per il bilancio di previsione, anche l’approvazione del conto consuntivo segue una procedura fissata dalla legge; fra i passaggi salienti si evidenzia il termine di approvazione del medesimo, costituito dal mese di maggio dell’anno successivo a quello di riferimento [in buona sostanza il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Segretario-Direttore, dispone di due mesi di tempo dalla presentazione del conto del tesoriere], l’affissione del medesimo all’albo pretorio del comune.